Cassa integrazione guadagni
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La cassa integrazione guadagni (CIG) è un istituto previsto dalla legge, consistente in una prestazione economica (erogata dall'Inps) in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto.
L'istituto è stato introdotto nell'ordinamento per la prima volta con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, che conteneva disposizioni sulle integrazioni salariali, poi ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498. Infine, la legge n. 223 del 1991 ha modificato alcuni paramentri restringendo i tempi di concessione della CIG, al fine di reprimere eventuali abusi.
La ratio legis è quella di venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata.
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[modifica] Presupposti normativi
L'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, aggiorna i presupposti applicativi della CIG alla precaria situazione socio-economica degli anni '70, prevedendo interventi di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, e precisamente:
integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.
integrazione salariale straordinaria per crisi economiche settoriali o locali, per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.
La CIG si può applicare "a zero ore" (in caso di sospensione totale dal lavoro) o a sospensione parziale. Può altresì essere di procedura ordinaria o straordinaria, rispettivamente attivabili a fronte di determinate causali.
[modifica] Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
La CIG ordinaria è attivabile a fronte di eventi transitori non imputabili all’imprenditore o agli operai, come una crisi temporanea di mercato.
[modifica] Durata
La durata massima della CIGO è di 52 settimane nel biennio mobile e di 13 settimane consecutive prorogabili ad ulteriori 13.
[modifica] Trattamento
A carico dell'INPS, è corrisposto nella misura dell'80% della retribuzione globale di fatto, entro i limiti di un massimale.
[modifica] Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Quella straordinaria invece può essere disposta nei casi di:
- ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale
- casi di crisi aziendale di particolare rilevanza settoriale o territoriale
- impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento, liquidazione coatta, etc.
Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta. Quando l’impresa ricorre a questa procedura deve farne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali, cui può fare seguito un esame congiunto e la creazione di un programma per fronteggiare le conseguenze sul piano sindacale.
[modifica] Beneficiari
Data la sua funzione di ammortizzatore sociale volto a coprire le eccedenze di personale che si pensa possano rioccupare alla fine della CIGS il loro posto di lavoro, è stata effettuata una notevole estensione normativa riguardo le imprese che possono avvalersi di tale trattamento.
Sul lato dei lavoratori invece possono beneficiarne operai, impiegati e quadri intermedi. Restano esclusi apprendisti e collaboratori occasionali o saltuari.
[modifica] Durata
Mentre prima del 1991 la CIGS veniva concessa a suon di proroghe dalla Pubblica Amministrazione, creando notevoli abusi e irregolarità, dopo la riforma sono stati inseriti limiti fissi prorogabili solo in via eccezionale. In particolare:
- Ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: massimo 2 anni consecutivi, prorogabili per due volte di 1 anno.
- Crisi di mercato, massimo 1 anno consecutivo, prorogabile di 1 ulteriore anno.
- Procedura concorsuale, massimo 1 anno, prorogabile di 6 mesi.
Il Ministro del lavoro può prorogare in via eccezionale tali termini se l'estensione del trattamento previdenziale consente concretamente ai lavoratori di trovare un nuovo posto di lavoro.
Il tetto massimo di durata complessiva invece è fissato in 3 anni nell'arco di 5 anni.
[modifica] Procedura
La procedura è simile per molti aspetti alla concessione della CIGO. Il datore di lavoro provvede, una volta deciso di richiedere la CIGS, alla consultazione sindacale, requisito determinante per la concessione della CIGS. Successivamente, inoltra la domanda di esame congiunto della situazione aziendale al Ministero del Lavoro contenente:
- la dichiarazione di aver impiegato almeno 15 dipendenti nell'ultimo semestre
- la dichiarazione di aver provveduto alla consultazione aziendale
- il programma da attuare (comprendente fra l'altro durata e numero dei lavoratori da sospendere)
- i termini
La scelta dei lavoratori, questione molto delicata a livello sociale, viene stabilita in sede di consultazione sindacale dal datore di lavoro, che potrà adottare il sistema che più ritiene opportuno purché sia oggettivamente non contrario allo Statuto dei Lavoratori e funzionale all'impresa: il sistema più utilizzato è quello della rotazione a tempo. In particolare, prima del 1991, se il datore di lavoro sceglieva arbitrariamente i lavoratori per qualità personali (razza, sesso ecc.) non inerenti alla sua occupazione professionale o agiva contrariamente agli accordi sindacali senza un motivo oggettivo, era tenuto al solo risarcimento; attualmente invece se manca un accordo senza un motivo valido o viene infranto, il giudice di merito può adottare in via giudiziale il sistema a rotazione.
[modifica] Trattamento
Il datore paga come nella CIGO il trattamento anticipando la spesa che verrà rimborsata: se oggettivamente la spesa è impossibile per mancanza di liquidità, provvede direttamente la finanza pubblica.
I lavoratori percepiscono quanto gli spetta per contratto per le ore prestate e l'80% dell'ammontare globale per le ore che avrebbero dovuto prestare; in rapporto alla fascia retributiva di appartenenza vengono riconosciute spettanti cifre lorde pari a due fasce retributive; vengono integrate nel salario le festività o la malattia, mentre viene computata la maternità.
Viene detratta dall'integrazione salariale ogni attività lavorativa di ripiego svolta nel frattempo dal lavoratore, il quale deve darne comunicazione alla sede provinciale dell'INPS. La mancata comunicazione fa venir meno l'integrazione. I lavoratori cassaintegrati decadono inoltre dal beneficio se:
- non partecipano a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento
- non accettano offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente
- rifiutano di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato (in particolare, queste attività sono ammortizzatori sociali concessi dallo Stato, con un orario non minore di 20 ore settimanali e non maggiore di 8 giornaliere. Queste attività sono pagate per i giorni festivi e di malattia, ma non per assenze anche giustificate. Non si instaura alcun rapporto di lavoro tra lo Stato ed i lavoratori e non può durare più di sei mesi).
La cassa integrazione è pagata da ogni impresa con un contributo del 4,5% (3% se occupano meno di 50 persone) e da ogni lavoratore con un contributo del 0,6% e 0,3% se assoggettato a CIGS.

