Cambiale
La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro.
[modifica] Tipi di cambiale
Esistono due tipi di cambiale:
- cambiale tratta da 2 persone (cambiale tratta): il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al portatore del titolo. Per legge il traente garantisce la cambiale
- pagherò cambiario: l’emittente fa una promessa di pagamento al creditore, ovvero al beneficiario del titolo. La cambiale viene firmata dall'emittente.
[modifica] Caratteristiche comuni
La cambiale presenta le seguenti caratteristiche:
- è un titolo all’ordine: è trasferibile mediante girata;
- è un titolo astratto: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all’emissione della cambiale;
- è un titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito;
- è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo, non c’è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l'emittente (nel caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l'effetto.
[modifica] Requisiti della cambiale
La cambiale è compilata su appositi moduli prestampati, che vengono predisposti dall’amministrazione finanziaria, con l’assolvimento dell’obbligo di bollatura. Vale anche come cambiale qualsiasi foglio che presenta i requisiti essenziali. I requisiti formali sono quelli essenziali e quelli naturali.
Quelli essenziali sono tali quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale. Essi sono:
- denominazione di cambiale (vaglia o pagherò cambiario);
- ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo;
- indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario (trattario può essere lo stesso traente);
- nome del primo prenditore;
- data della emissione della cambiale;
- sottoscrizione del traente o emittente.
- mancanza di bollo o in parte la cambiale non può essere protestata si può solo adire nei confronti del traente o emittente in sede opportuna;
Quelli naturali sono tali quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive. Essi sono:
- scadenza: se manca, la cambiale si considera pagabile a vista; altrimenti le scadenze previste sono: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso;
- indicazione del luogo di emissione: in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente; in mancanza anche di questo la cambiale è nulla;
- indicazione del luogo di pagamento: in mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione; è possibile anche indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).
[modifica] Cambiale in bianco
Il titolo privo di alcuni requisiti essenziali non vale come cambiale, ma solo nel momento in cui viene richiesto il pagamento. È possibile quindi riempire la cambiale anche successivamente l’emissione con l’accordo di riempimento. È necessario solo che la cambiale all’emissione sia provvista della denominazione “cambiale” e della sottoscrizione dell'emittente.
C’è il rischio comunque che l’accordo di riempimento non venga rispettato, con abusivo riempimento. L’eccezione di abusivo riempimento è un’eccezione personale, quindi non è opponibile al terzo possessore in buona fede. L’accordo di riempimento decade dopo 3 anni dalla sottoscrizione.
[modifica] Capacità cambiaria
La sottoscrizione di cambiali è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Può emettere una cambiale autonomamente solo il maggiore.
Minore e interdetto: può assumere obbligazioni cambiari solo tramite rappresentante legale e solo previa autorizzazione del giudice.
Per gli inabilitati e i minori emancipati c’è bisogno della firma del curatore “per assistenza” oltre che la firma dell’interessato. In mancanza il curatore è obbligato personalmente.
[modifica] Rappresentanza cambiaria
Il rappresentante cambiario senza poteri è in deroga al diritto comune obbligato come se avesse firmato in proprio. Il falso rappresentato può eccepire anche al terzo possessore in buona fede il difetto di rappresentanza.
[modifica] Obbligazioni cambiarie
Indipendenza delle obbligazioni cambiarie: ciascun obbligato cambiario assume un’obbligazione indipendente dalle altre: ciò significa che se l’obbligazione del traente è invalida per falsità della firma, coloro che si sono obbligati successivamente sono obbligati al pagamento della cambiale.
[modifica] Gli obbligati cambiari
Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore della cambiale stessa. Esistono due categorie di obbligati cambiari: diretti e di regresso. L’azione nei confronti di quelli diretti non è subordinata a particolari formalità, l’azione nei confronti di quelli di regresso è subordinata al verificarsi del rifiuto dell’accettazione o del pagamento e alla levata del protesto. Sono obbligati diretti: emittente, accettante, loro avallanti. Sono obbligati di regresso: traente, giranti, loro avallanti, accettante per intervento.
[modifica] Gradi cambiari
Nei rapporti interni solo uno deve sopportare il peso del pagamento, gli altri sono per legge garanti di grado successivo. Nella cambiale tratta i gradi sono: accettante, traente, giranti. Nel vaglia i gradi sono: emittente e giranti. Se paga un obbligato di grado intermedio è liberato nei confronti sia del debitore che nei, rapporti interni. Egli ha diritto di rivalsa sugli obbligati di grado anteriore.
[modifica] Accettazione
L’accettazione è una dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l’accettazione il trattario diventa obbligato principale, prima non si può esercitare nei suoi confronti alcuna azione. La presentazione all’accettazione è una facoltà del portatore, il traente può vietare che la cambiale sia accettata, fermo restando che anche la cambiale non accettabile deve essere presentata per il pagamento. Se è a certo tempo vista la presentazione all’accettazione è obbligatoria, poiché la scadenza decorrerà dalla data di accettazione. Deve essere incondizionata ma può essere limitata ad una sola parte della somma.
[modifica] Avallo
È una garanzia cambiaria: consiste più precisamente in una firma di garanzia posta sulla cambiale da una terza persona che garantisce il pagamento nel caso in cui l'obbligato principale non ne onori il pagamento. Deve risultare sul titolo. Vale come avallo anche la semplice sottoscrizione, purché non si tratti di quella del traente o del trattario o dell’emittente. Si deve indicare per quale persona è dato l’avallo. In mancanza si intende dato per il traente o emittente. Anche per l’avallo vale il principio di indipendenza della cambiale: l’invalidità dell’obbligazione principale non costituisce presupposto dell’invalidità dell’avallo. Per questo motivo si distingue dalla fideiussione, che ha carattere accessorio e cumulativo...
[modifica] Circolazione
La disciplina ricalca quella dei titoli di credito all’ordine, con alcune peculiarità. Il trasferimento può essere escluso dal traente o dall’emittente, con clausola “non all’ordine”. In questo caso la cambiale è trasferibile solamente tramite cessione dei crediti. La girata deve essere apposta sulla cambiale, può essere pieno o in bianco. Deve essere incondizionata. Anche nella cambiale il possessore in buona fede del titolo prevale acquisendo la cambiale sul legittimo proprietario spossessato. Il girante, infatti, risponde come obbligato di regresso.
[modifica] Pagamento della cambiale
[modifica] Il portatore
Il portatore, della cambiale è colui che è legittimato a richiedere il pagamento. Chi paga deve controllare solo la regolarità formale delle girate, le girate cancellate si hanno per non scritte, se una girata è in bianco il beneficiario si presume essere colui che ha girato la cambiale successivamente. La cambiale deve essere presentata al pagamento al trattario, all’emittente o alla diversa persona indicata.
In deroga al diritto comune il portatore non può rifiutare il pagamento parziale, per tutelare gli obbligati di regresso. In questo caso il debitore può esigere che ne venga fatta quietanza.
[modifica] La cambiale agraria
Uno speciale titolo di credito è la cambiale agraria, non solo per il regime fiscale particolarmente agevolato, ma anche per il privilegio sui beni.[1]
[modifica] Cambiali finanziarie
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito introdotte in Italia dalla legge del 1994. Sono caratterizzate dall'essere emesse in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. L'istituto, mutuato dall'esperienza estera, voleva creare un titolo di credito intermedio tra la cambiale classica e l'obbligazione, ma non ha avuto in Italia la stessa fortuna avuta su altre piazze finanziarie.[2]
Il legislatore, visto l'insuccesso dell'istituto originario, ha tentato di rilanciarlo nel 2003, allungando l'intervallo di tempo per la sua emissione (minimo un mese - massimo 18 mesi).[3]
[modifica] Commercial papers
Negli Stati Uniti le commercial paper furono introdotte da Marcus Goldman nel 1869,[4] e per molto tempo svolsero un ruolo fondamentale per il finanziamento delle imprese.
[modifica] Pignoramento dei beni
Se un soggetto non effettua il pagamento può essere soggetto a pignoramento dei beni, a condizione che la cambiale sia validamente bollata, in mancanza di tale requisito, la cambiale bollata in parte non ha nessun effetto giuridico quindi non può essere protestata. Un ufficiale giudiziario si recherà presso l'abitazione del debitore e pignorerà dei beni (beni di seconda necessità) fino a raggiungere la somma da pagare.
[modifica] Note
- ^ Un abuso sistematico delle cambiali agrarie è emerso durante l'inchiesta parlamentare sulla Federconsorzi.
- ^ Legge 13 gennaio 1994, n. 43
1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo. - ^ Giovanni Palladino. Le cambiali finanziarie si sono rifatte il look. Corriere della Sera, 20 ottobre 2003. URL consultato il 10 novembre 2009.
- ^ Viene ritenuto il primo di quegli strumenti innovativi che sono state poi travolte dalla crisi dell'ottobre 2008.