Buono fruttifero postale

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I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di investimento finanziario italiani. Assieme ai libretti di risparmio postale, costituiscono il cosiddetto risparmio postale e si presentano sia nella forma tradizionale cartacea, rappresentati quindi da titoli cartacei, sia nella forma dematerializzata, ovvero come registrazioni contabili di un credito in favore del titolare nei confronti dell'emittente.

I buoni fruttiferi postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), società controllata dallo Stato italiano (Ministero dell'economia e delle finanze - MEF) e garante diretto dei buoni emessi. Sono collocati in esclusiva da Poste Italiane.[1]

Caratteristiche generali[modifica | modifica wikitesto]

I buoni fruttiferi postali hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono sottoscrivibili e rimborsabili presso ogni ufficio postale (nel caso di rimborso di un buono cartaceo presso un ufficio diverso da quello di sottoscrizione è necessario attendere il riscontro di una verifica interna all'azienda Poste Italiane);
  • non sono soggetti a commissioni o spese, né per l'emissione né per il rimborso;
  • sono disponibili in forma cartacea o dematerializzata (salvo alcuni tipi disponibili esclusivamente in forma dematerializzata);
  • sono sottoscrivibili anche per importi minimi (a partire da 50 euro);
  • ogni buono può essere sottoscritto da più persone fino ad un massimo di 4. Ognuna di esse può riscuotere anticipatamente o a scadenza l’importo singolarmente;
  • la sottoscrizione avviene in via continuativa in base alle richieste degli investitori (la cosiddetta emissione “a rubinetto”), cioè non vi è un importo e un periodo temporale predeterminati come per le emissioni obbligazionarie;
  • la sottoscrizione dei buoni dematerializzati richiede l'esistenza di un rapporto di deposito (libretto di risparmio o conto bancoposta) presso Poste Italiane, dal quale verranno prelevati gli importi da investire e versati gli importi al momento del rimborso;
  • le condizioni dell'emissione (variabili anche di mese in mese) sono prestabilite a monte dell'emissione e permangono fino al momento del rimborso (anticipato o a scadenza);
  • il rimborso anticipato dei buoni cartacei avviene per intero (ovvero non è frazionabile l'importo del buono), mentre per i buoni dematerializzati può avvenire anche per frazioni (con un minimo di 50 euro) del capitale sottoscritto;
  • assicurano la restituzione del capitale investito in qualunque momento (100% del valore nominale); il riconoscimento del rendimento (interessi predeterminati o maggiorazioni diverse) dipende dalle caratteristiche del tipo di buono in relazione al tempo trascorso dall'emissione o mancante alla scadenza;
  • offrono rendimenti solitamente crescenti nel tempo, corrisposti (se già maturati e riconosciuti) al momento del rimborso insieme al capitale sottoscritto;
  • ritenuta fiscale sui rendimenti:
- i buoni emessi fino al 20 settembre 1986 non sono soggetti a una ritenuta fiscale;
- i buoni emessi successivamente e fino 31 agosto 1987 sono soggetti a una ritenuta fiscale del 6,25%;
- i buoni emessi dopo il 1º settembre 1987 sono assoggettati a una ritenuta fiscale del 12,50%;

Ad oggi i buoni mantengono - al pari dei titoli di stato italiani e dei bond governativi della white list - la tassazione sui rendimenti agevolata del 12,50% rispetto all'aliquota ordinaria sui rendimenti finanziari del 26%;

  • sono assoggettati a imposta di bollo, al “31 dicembre” di ogni anno viene calcolato il valore di rimborso del patrimonio in buoni fruttiferi postali. Se, per medesima intestazione, tale valore risulti superiore a 5.000 Euro, l'imposta viene calcolata, per ciascun anno, sul valore nominale di ciascun BFP che risulti in essere ed è “accantonata”. L'imposta è dovuta nella misura minima di 1 Euro.[2]
- trattamento particolare hanno i buoni cartacei emessi prima del 2009: l'imposta di bollo addebitata al momento del rimborso sarà pari a euro 2,00 per anno (per il 2012 euro 1,81) e attribuita in via forfettaria per ciascun buono (la deroga deriva dal fatto che Poste Italiane non era dotata fino a quel momento di un archivio dei buoni emessi e quindi non è in grado di verificare il raggiungimento o meno in capo al titolare della quota minima esente).

Tipologia del buono[modifica | modifica wikitesto]

L'offerta dei buoni fruttiferi postali è ampia e diversificata e l'evoluzione dei mercati dei prodotti finanziari ha arricchito maggiormente l'offerta di CDP.

I tipi di buono fruttifero variano in base al tipo di rendimento (fisso, crescente, variabile, indicizzato) alla durata (minima, massima, a step intermedi), al momento del riconoscimento del rendimento (costante nel tempo, a periodi di tempo più o meno prolungati, solo alla scadenza), alle categorie di investitori che possono accedere alla sottoscrizione (al pubblico indistinto, solo a investitori che procedono a un reinvestimento, solo ad aziende, solo ad eredi, solo per minori di 18 anni di età).

La Corte di Cassazione, a marzo 2019, ha stabilito che lo Stato italiano può cambiare gli interessi dei buoni fruttiferi postali a propria discrezione, senza la necessità di avvertire i sottoscrittori.[3] È in ogni caso necessario fare riferimento ai fogli informativi delle specifiche emissioni.

Uso dei fondi[modifica | modifica wikitesto]

L'art. 5 comma 7 lett. a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 sancisce che la CDP S.p.a. usa i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali per finanziare, "sotto qualsiasi forma", "lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico".

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Art. 2 comma 3 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 - Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. ^ F.A.Q., su Cassa Depositi e Prestiti. URL consultato l'8 febbraio 2023.
  3. ^ Buoni Fruttiferi Postali lo Stato può cambiare gli interessi quando vuole, su finanza.economia-italia.com.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Riferimenti normativi[modifica | modifica wikitesto]

  • Art. 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 - Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  • Art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
  • Decreto ministeriale 6 ottobre 2004 - Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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