Broglio elettorale
Sono brogli elettorali tutte quelle operazioni illecite di manipolazioni del voto che tendono a falsare una consultazione elettorale.
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Origine del termine[modifica]
La moderna espressione italiana deriva da un analogo termine veneziano.
Nell'antica Serenissima era infatti consuetudine per i membri della nobiltà impoverita riunirsi in uno spazio antistante il Palazzo Ducale di Venezia per far commercio dei propri voti in seno al Maggior Consiglio che reggeva la città e nel quale sedevano per diritto ereditario. Tale spazio era allora noto col nome di Brolio dal latino Brolus, cioè "orto", retaggio del fatto che la terra su cui tuttora sorge piazza San Marco era in antico proprietà agricola del vicino monastero di San Zaccaria.
Accuse di brogli in Italia[modifica]
L'accusa di brogli elettorali in Italia è antica. Durante il Risorgimento, le annessioni dei regni preunitari al Regno d'Italia, vennero sempre ratificate mediante plebisciti. Tali consultazioni, a suffragio censitario, si svolsero senza tutela della segretezza del voto e talvolta in un clima di intimidazione. I "no" all'annessione furono in numero irrisorio e statisticamente improbabile.[1] Il procedimento dei plebisciti durante il Risorgimento fu criticato da diverse personalità politiche ed il The Times sostenne che fu «la più feroce beffa mai perpetrata ai danni del suffragio popolare».[2] Tale evento è stato anche trattato nel romanzo "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Alla nascita della Repubblica Italiana, i monarchici attribuirono la loro sconfitta a brogli elettorali. Nella puntata del 5 febbraio 1990 della trasmissione Mixer, condotta da Giovanni Minoli, andò in onda un falso scoop secondo il quale il re avrebbe fatto in modo che il referendum proclamasse la Repubblica per evitare al paese la guerra civile, ma si trattava soltanto di un abile montaggio per esibire quanto la televisione potesse deformare la realtà dei fatti e influenzare il pensiero dei cittadini, e scatenò un mare di polemiche.
Appena conclusesi le consultazioni per il rinnovo del parlamento italiano del 2006 il premier Silvio Berlusconi, primo caso nella cinquantennale storia della Repubblica di una tale grave contestazione da parte di un'esponente del governo uscente, ha paventato l'ipotesi di brogli elettorali sebbene il presidente Ciampi e il Ministro dell'Interno Pisanu avessero espresso il loro compiacimento per lo svolgimento regolare delle elezioni. Durante i giorni dell'insediamento del Senato della Repubblica della XV legislatura Roberto Calderoli ha continuato ad insistere sulle ipotesi di brogli elettorali, confermando la sua convinzione secondo la quale la Casa delle Libertà è risultata vittima di un complotto che l'ha privata della vittoria elettorale. Piuttosto, forti sospetti ha destato l'insolito comportamento di Pisanu. Mai infatti, nella storia dell'Italia repubblicana, un ministro dell'interno aveva abbandonato il Viminale nel corso delle operazioni di spoglio elettorale. Convocato da Berlusconi, il ministro ha dovuto sostenere un faccia a faccia con quest'ultimo e, cosa ancora più strana, nessuno è a conoscenza di quello che fu l'oggetto della loro discussione.
Sulla vicenda dei possibili brogli alle elezioni politiche italiane del 2006 sono anche usciti un romanzo e un documentario:
Accuse di brogli al di fuori dell'Italia[modifica]
Gravi controversie hanno investito le elezioni presidenziali americane del 2000 nello stato della Florida, che per un soffio, e dopo settimane di esaminazioni da parte della Corte Suprema americana, hanno assegnato la vittoria a Bush.
Altre accuse di forti irregolarità sono state registrate durante le elezioni presidenziali americane del 2004, che hanno rieletto il presidente Bush, e le elezioni generali filippine dello stesso anno.
Più recentemente forti sospetti di brogli elettorali ci sono stati in Bielorussia, nelle elezioni di Marzo 2006, e nel febbraio durante le elezioni ad Haiti.
Dopo la consultazione elettorale tenutasi in Iraq il 15 dicembre 2005 il "Fronte dell'accordo iracheno", una delle principali liste sunnite, ha denunciato palesi irregolarità. I brogli si sarebbero registrati in particolare a Baghdad, dove la lista sciita "Alleanza irachena unita" avrebbe ottenuto quasi il sessanta per cento.
Legge elettorale e brogli in Italia[modifica]
I brogli elettorali possono consistere nella "rivotazione" delle schede bianche durante lo spoglio elettorale, nella sostituzione di schede votate regolarmente con altre che arrivano al seggio già compilate, nel furto di schede elettorali che, con la complicità dei membri del seggio, sono compilate all'esterno e inserite in un secondo momento nelle urne elettorali.
Oltre a questi illeciti penali, sussistono alcuni elementi, pur nell'ambito della legalità, che possono favorire il verificarsi di brogli elettorali:
-l'assenza di scorta nelle fasi di trasporto del materiale elettorale, fra uffici comunali e seggio, rappresenta un fattore di insicurezza rispetto a furti di schede bianche o già votate a opera di terzi o dei presidenti di seggio, incaricati della consegna. Il materiale è preso in consegna dal presidente di seggio presso l'ufficio elettorale del comune.
Al termine dello scrutinio le schede valide e i verbali sono riconsegnati alla forza pubblica o al messo comunale; il presidente e il segretario di seggio riconsegnano un estratto dei verbali e il materiale elettorale alla prefettura, e la seconda copia dei registri elettorali e le schede residuate per le elezioni comunali, distinte in due pacchetti, tra quelle autenticate e quelle non autenticate, al tribunale competente. all'ufficio elettorale del comune.
Ai sensi del D.P.R. n. 361 del 30.3.1957, come aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge 16/1/1992, n. 15, le persone incaricate del trasporto degli atti e documenti sono personalmente responsabili del recapito di essi, è loro vietato ogni stazionamento o tramite non previsti dalle disposizioni di legge, devono essere scelte fra le persone e mezzi più affidabili, I mezzi di trasporto impiegati dovranno essere convenientemente scortati. Stesse considerazioni valgono per il successivo trasporto delle schede valide dall'Ufficio Centrale del comune alla Prefettura.
-nomina e compiti dei Presidenti Seggio. Il Presidente ha il potere decisionale in merito alla validità o nullità delle schede, mentre gli altri membri del seggio danno solo un parere consultivo nei casi dubbi, che non sono votati a maggioranza. Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto vengono poi riviste dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale o dalla Corte d'Appello. Per i Presidenti di Seggio la chiamata, diretta e nominativa, è gestita da un ristretto numero di Corti di Appello, a livello regionale. L'estrazione a sorte degli scrutatori nelle commissioni elettorali è stata abrogata dal 2003, introducendo l'obbligo di dichiarare l'iscrizione a forze politiche, obbligo che non sussiste per i Presidenti di Seggio.
-nomina dei Segretari di Seggio. Il Segretario di Seggio ha l'incarico rilevante di compilare tutti registri elettorali. Trascorsi alcuni mesi dalle elezioni, le schede finiscono al macero e i registri elettorali sono i documenti che restano agli atti, consultabili da qualunque cittadino. Gli esiti riportati nei registri devono essere congruenti con quelli dichiarati all'Ufficio Elettorale del Comune e Centrale a valle dello scrutinio, e sono inevitabilmente oggetto di manomissione in caso di brogli. Collegato al problema di poteri e nomina dei Presidenti, vi è il fatto che questi scelgono direttamente il Segretario di Seggio. È bene chiarire che il Segretario non è scelto fra gli scrutatori, è l'unico membro del seggio che non è nominato né da una Commissione elettorale né dalla Corte di Appello, né è scelta dal Presidente nell'ambito di una rosa di candidati da questi trasmessa. Il Presidente può nominare chiunque di sua fiducia.
-seggi a "conduzione famigliare". La legge elettorale non prevede limitazioni ai vincoli di parentela fra i membri del seggio. Nel medesimo seggio possono trovarsi due coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle. La legge prevede che nel seggio debbano rimanere sempre tre persone, una delle quali è il Presidente o il Vicepresidente di seggio. Non è improbabile che per qualche ora possano rimanere nel seggio tre persone con legami di parentela, chiaramente con una facilità a compiere brogli, se una di queste è in mala fede. I Presidenti sono soggetti a una minore rotazione, in termini di tornate elettorali in cui non ricevono l'incarico o sono chiamati a un seggio differente. Con un Segretario di Seggio da questi designato, volendo fra i suoi famigliari, e un terzo che riceve la nomina di scrutatore, si è in presenza di un seggio che può avere tre membri tutti imparentati fra loro. La presenza dei rappresentanti di lista non è obbligatoria.
-mancato sbarramento delle schede bianche o nulle. Le schede dichiarate bianche o nulle sono vidimate nel retro con il bollo della sezione, controfirmate dal presidente e controfirmate da due scrutatori, uno dei quali è il vicepresidente, e l'altro chi effettua lo spoglio. Se le schede sono estratte dallo scrutatore-vicepresidente, controfirma anche un secondo scrutatore. Le schede non sono sbarrate con un colore distintivo. Il numero di schede bianche o nulle è riportato nei verbali elettorali, in duplice copia. Tuttavia, in sede di riesame delle schede, i verbali non fanno testo e sono sostituiti da quelli dello scrutinio in seconda istanza, mentre le schede così non contrassegnate sono manipolabili.
-consegna delle schede eccedenti. Ogni sezione elettorale dispone di un certo numero di schede in eccesso rispetto al numero di elettori. Parte di queste viene vidimata in sede di costituzione del seggio. Le schede inutilizzate sono riconsegnate in due buste, separando schede timbrate e firmate da uno scrutatore. Le schede eccedenti, vidimate e non, sono riconsegnate senza essere sbarrate, cosa che impedirebbe il pericolo di una compilazione successiva al voto, ad esempio durante il riesame delle schede elettorali, obbligatorio per le sezioni dove risultano delle contestazioni iscritte a verbale.
-cambi di residenza e tessera elettorale. Ogni anagrafe dispone di una propria banca dati, mentre manca una banca dati centrale che permetta in tempo reale di verificare l'effettiva residenza dei cittadini. Il nuovo Comune comunica il cambio di residenza a quello originario, entro un certo intervallo di tempo durante il quale il cittadino risulta residente in due località. Le liste elettorali consegnate alle sezioni del Comune sono emesse sulla base di un Registro Comunale della Popolazione Residente, aggiornato ogni sei mesi, a gennaio e a luglio. L'incongruenza sarebbe dettata dal fatto che prima di chiedere un nuovo certificato di residenza, il cittadino non debba esibire un documento che attesta la cancellazione della residenza dal Comune originario, e siano sufficienti carta d'identità e codice fiscale. Tuttavia, l’iscrizione alle liste elettorali non è contemporanea al trasferimento di residenza. Il trasferimento di residenza può avere corso solo previa conferma dell’avvenuta cancellazione da parte del comune di precedente iscrizione. Gli aggiornamenti dei registri avvengono a mezzo di revisioni, ordinarie, straordinarie (in presenza d ielezioni) e dinamiche. Le revisioni dinamiche vengono effettuate in due tornate, per legge a gennaio e a luglio.
Nella prima tornata si cancella e nella seconda si iscrive.
Se la pratica di trasferimento di residenza si perfeziona in una data successiva alla prima tornata, ovvero se non è avvenuta la cancellazione, l’elettore resta iscritto nelle liste elettorali del Comune di provenienza fino alla revisione successiva.
Può capitare quindi che, seppure di fatto il cittadino si sia trasferito da mesi, voti nel Comune di precedente iscrizione.
La nuova tessera elettorale è consegnata a domicilio dalla Polizia Municipale o può essere ritirata presso l'Ufficio Elettorale del nuovo Comune di residenza, dopo aver esibito la precedente tessera per la sua distruzione. Se non è esibita, l'elettore deve motivare la cosa, e potrebbe essere in possesso di due tessere elettorali. Ciò che fa fede è però il registro, aggiornato, consegnato alla sezione che non può far votare elettori che non risultino iscritti, anche se muniti di tessera e carta d'identità.
- rischio di duplicazioni per il voto dei componenti del seggio, i candidati e rappresentanti di lista, forze dell'ordine, militari, vigili del fuoco e natanti. Ai sensi degli articoli da 48 a 52 della legge numero 243 del 16 maggio 1956, testo unico delle leggi in materia di elezioni della Camera dei deputati e il Senato della repubblica, particolari categorie di elettori hanno il diritto di esercitare il loro diritto di voto in sede diversa da quello del comune di residenza, per motivi di servizio. In particolare forza dell'ordine, militari, vigili del fuoco, natanti possono votare nella sezione elettorale più vicina, presso la quale si trovano per motivi di servizio.
Analogamente, rappresentanti di lista, i candidati, i componenti del seggio, le forze dell'ordine preposte a presidiarlo, hanno facoltà di votare nel seggio dove svolgono l'ufficio elettorale. I nominativi non risultano fra quelli presenti nei registri degli aventi diritto, e vengono aggiunti in calce, esibendo la tessera elettorale e un documento valido di identità.
Timbro e data dell'elezione sulla tessera elettorale non sono una prova univoca del voto, perché l'elettore potrebbe teoricamente chiedere un duplicato della tessera il giorno delle elezioni e presentarsi a votare una seconda volta nella sezione elettorale di residenza, dove è iscritto regolarmente nei registri elettorali. I seggi non sono in possesso degli elenchi dei presidenti, scrutatori e segretari di seggio incaricati nelle altre sezioni del medesimo collegio elettorale, anche se questi sono talvolta pubblicati nella stampa locale.
Il presidente di seggio può comunicare tramite fonogramma all'ufficio elettorale del comune i nominativi delle persone aggiunte ai registri elettorali; l'ufficio elettorale dovrebbe coordinare le operazioni di voto, ed informare le sezioni, nelle quali gli elettori sono iscritti, che il voto è stato effettuato altrove.
Note[modifica]
- ^ Angela Pellicciari, La farsa dei plebisciti, in «Libertà e persona». URL consultato in data 02-09-2010.
- ^ Martin Clark, Il Risorgimento italiano. Una storia ancora controversa, BUR, 2006, p.128
Voci correlate[modifica]
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