Bollo auto

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Il bollo auto[1] erroneamente chiamato anche "tassa di circolazione" è un tributo locale a favore della regione di residenza, la cui denominazione legale esatta è tassa automobilistica[2], che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana. Il possesso si presume dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.

Indice

[modifica] Tassa di possesso

L'articolo 7, legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato i commi 29º, 30º e 31º dell’articolo 5 del D.l. n. 953 del 1982.[3] statuendone definitivamente la natura di tassa sul possesso ovverosia di tassa cui normalmente è obbligato il possessore, anche se, a differenza di quanto accadeva precedentemente, l'automezzo imposto non circola. L'art. 5 stabilisce adesso che, in caso di locazione finanziaria, leasing, usufrutto e di acquisto con patto di riservato dominio, l’obbligo di pagamento cade in capo all'usufruttuario e all'acquirente. Il proprietario rimane però titolare dell'obbligo, anche se non più possessore, per esempio nel caso di locazione non finanziaria o comodato. Ciò non come eccezione alla natura della tassa, ma a tutela di interessi pubblici diversi tra cui il diritto/obbligo all'esazione da parte dell'ente impositore stabilito dall'art. 53 della Costituzione. In tali casi infatti non è prevista la registrazione nel PRA di questi atti, con la conseguenza che la perdita del possesso non è opponibile all'ente impositore. Sempre per assicurare la facilità di esazione nel caso di evasione del tributo la legge stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso, in modo univoco, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Possono essere oggetto di contestazione i pagamenti degli ultimi tre anni, periodo per il quale si è tenuti a conservare le ricevute, da mostrare in caso di controllo. Diversamente dalle bollette per i servizi domestici o da altri servizi per i quali è previsto l'obbligo di conservazione dei dati, non è ammessa la ricevuta non in formato cartaceo.

L'utente non ha la possibilità di chiedere l'invio di una ricevuta in formato elettronico al proprio indirizzo di posta certificata, di valore pari a quella cartacea, ovvero di indicare un indirizzo e-mail generico.

[modifica] Eccezioni (tassa di circolazione)

Questa tassa prende la denominazione di tassa di circolazione o tassa forfettaria qualora il veicolo diventi d'interesse storico, quindi superi i 20/30 anni di vita (dipende dalle regioni) e sia iscritto a registri storici, in questo caso la tassa è obbligatoria solo in caso d'utilizzo del mezzo, con il pagamento del cosiddetto minibollo (da 25 a 30 euro secondo le regioni)..[4][5]

Inoltre anche per i ciclomotori e quadricicli leggeri questa tassa è dovuta solo nel caso si utilizzi il mezzo.[6]

[modifica] Calcolo

Il costo della tassa di circolazione dipende dalla regione, ma anche dalla potenza del mezzo in chilowatt (escludendo i decimali), tenendo conto anche di altri fattori, come:

  • Classe d'inquinamento, la classe d'inquinamento (Euro I, Euro II, ecc.), dove tanto minore sarà tale classe e tanto più si pagherà di bollo, soluzione introdotta nel 2010[7].
  • Potenza superiore ai 185 kW, denominato anche "Superbollo", dove si ha un aumento calcolato in base alla potenza eccedente i 185 kW del mezzo (20 €/kW) e tassazione che si riduce con la vetustà del mezzo fino ad annullarsi a 20 anni di vita dello stesso, soluzione introdotta nel 2012.[8]

[modifica] Pagamento

La scadenza di pagamento dipende dalla data di immatricolazione e dalla regione. Quindi con l'esclusione dei motoveicoli le scadenze sono scaglionate nell'anno per evitare disagi ai contribuenti dovuti alle code agli sportelli[9]. Il bollo può essere pagato presso:

  • ACI
  • Posta
  • Agenzie di pratiche automobilistiche
  • Tabaccheria tramite sistema informatico della Lottomatica
  • Online in certe regioni[10]

[modifica] Omissione o ritardo

Il bollo è una Tassa, quindi in caso di mancato pagamento nei termini, l'ente impositore può procedere alla riscossione coattiva, con applicazione di sanzione e interessi. Dopo tre anni di inadempimento la legge prevede, previa notifica e fatto salvo il diritto all'opposizione, la radiazione di ufficio del mezzo. La sanzione applicata è pari al trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato[11].

[modifica] Riduzioni

Il bollo può essere soggetto a diverse riduzioni (di diverso peso in base alla regione), sempre sotto richiesta del proprietario del mezzo.

I mezzi a basso impatto ambientale possono usufruire di una forte riduzione della tassa, nel caso questi siano:

  • Mezzi elettrici, sono esenti dal pagamento per i primi anni, poi alcune regioni prevedono il mantenimento dell'esenzione o si ha una forte riduzione (paria circa il 75%) o rientrano a pagare il bollo normalmente
  • Alimentazione esclusiva a GPL o metano ecoincentivo presente solo in alcune province e regioni

I mezzi d'interesse storico e che sono soggetti alla tassa forfettaria pagano il minimo imponibile

[modifica] Esenzioni

Non si ha il pagamento del bollo nei seguenti casi:

  • Disabili, si ha la completa esenzione del bollo per un solo veicolo, il quale deve essere adattato all'handicap e non può superare i 2000 cc se è a benzina o 2800 se è diesel.

Quattro le categorie di disabilità alle quali è connesso il beneficio: a)- soggetti con handicap psichico o mentale, di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988 (a prescindere dall'adattamento del veicolo) [12]; b)- soggetti sordomuti, o non vedenti, con certificazione di invalidità della Commissione medica dell'Azienda Sanitaria competente, di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero da altra Commissione medica pubblica competente[13]; c)- soggetti invalidi con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione, o pluriamputati (a prescindere dall'adattamento del veicolo)[12]; d)-soggetti disabili con limitazione non grave della capacità di deambulazione, affetti da ridotta o impedita capacità motorie certificata espressamente dalla Commissione medica dell'Azienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche, se titolari di veicoli con dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione da parte del disabile titolare di patente speciale ovvero comunque adattati in funzione della minorazione fisico-motoria;

  • Radiazione viene l'esenzione qualora il mezzo viene radiato e non può più circolare su strada, come nel caso della rottamazione, oppure nel caso di esportazione definitiva all'estero.
  • Radiazione d'ufficio, in caso non si paghi il bollo per più di tre anni e non si effettua il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, si ha la radiazione d'ufficio, con ritiro della carta di circolazione e delle targhe[14]
  • Cessazione della circolazione, qualora non avvenga la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo, ma semplicemente la radiazione dal pubblico registro[15]
  • Veicoli di interesse storico e collezionistico (come già suddetto)

[modifica] Rimborso

Il rimborso delle somme pagate ma non dovute (perché per esempio pagate alla regione sbagliata), si può richiedere entro tre anni dal pagamento. Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente alla regione in cui lo stesso risiede[16]. La regione di residenza che riceve l'istanza di rimborso provvede poi a effettuare una "compensazione" con la regione che eventualmente ha introitato la somma.

[modifica] Note

  1. ^ D.l. n. 953 del 1982
  2. ^ Legge 23 luglio 2009, n. 99 - art. 7
  3. ^ Convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
  4. ^ ACI Veicoli storici
  5. ^ ACI Veicoli storici (ultra ventennali)
  6. ^ I ciclomotori e il bollo
  7. ^ Bollo auto 2010: come si calcola e come si paga
  8. ^ Superbollo auto 2012: si paga sopra i 185 kW
  9. ^ Agenzia delle entrate
  10. ^ Ad esempio in Veneto
  11. ^ Art. 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  12. ^ a b (art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 7)
  13. ^ (art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342)
  14. ^ articolo 96: Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
  15. ^ articolo 103: Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
  16. ^ Protocollo d'intesa Regioni-MEF del 15/04/2003

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

[modifica] Riferimenti normativi

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