Beni culturali
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
I beni culturali si contrappongono, per definizione, ai beni naturali in quanto questi ultimi ci sono offerti dalla natura, mentre i primi sono il prodotto della cultura dell'essere umano.
Indice |
[modifica] Storia
Il primo riconoscimento ufficiale di "bene culturale" in campo internazionale si ebbe durante la Convenzione dell'Aja firmata il 14 maggio 1954 da quaranta Stati di tutti il mondo e confermata in Italia con la legge del 7 febbraio 1958 (sostituendo per la materia l'articolo 822 del Codice civile del 1942). Le norme sui beni culturali erano essenzialmente accordi per la salvaguardia di questi patrimoni in occasione di eventi bellici, sostenendo che gli attentati ai beni culturali di qualsiasi popolo costituivano una violenza la patrimonio dell'intera comunità internazionale.
In Italia la definizione di "bene culturale" venne via via modellata da alcune commissioni parlamentari tra gli anni Sessanta e Settanta, che dovevano anche dare indicazioni per la creazione di un futuro dicastero. La prima fu la Commissione Franceschini (1964-1967), che raggiunse importanti risultati sul piano scientifico, ma meno utili sul piano politico. Poi, tra il 1968 e il 1970 operò la Commissione Papaldo, che non ottenne un risultato parlamentare definitivo e fu seguita da una Commissione bis.
Nel frattempo a Parigi, il 17 novembre 1970, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura firmava un una Convenzione internazionale per stabilire le misure da adottare per bloccare l'esportazione, importazione e il trasferimento di proprietà in illecito di beni culturali. Vennero definiti in tale ambito come beni culturali:
| « Tutti i beni che [...] sono designati da ciascuno Stato come impèortanti per l'archeologia, la preistoria, la letteratura, l'arte o la scienza » | |
|
(Convenzione di Parigi, art. 1)
|
Nonostante le difficoltà di dare una concreta realizzazione istituzionale a tali propositi ed ai risultati delle Commissioni parlamentari, nel 1974 un'iniziativa congiunta dell'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro e di Giovanni Spadolini ruppe i lungi indugi e decise l'istituzione di un Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Il ministero venne revisionato più volte fino a giungere all'attuale denominazione di Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Grande importanza normativa ebbe la promulgazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Dlgs. n. 490 del 29 ottobre 1999), dove si raggrupparono tutte le norme sulla materia, ponendo particolarmente l'accento sulla tutela dei beni, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.
Il 22 gennaio 2004 è stato approvato il nuovo Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42), che ha sostituito il Testo Unico e ha chiarito finalmente il concetto di bene culturale, vago anche dopo la creazione del Ministero.
Secondo l'art. 10 del Codice sono beni culturali "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".
[modifica] Definizioni
Un bene culturale si definisce materiale quando è fisicamente tangibile, come un'opera architettonica, un dipinto, una scultura. Si definisce invece immateriale quando non è fisicamente tangibile, come una lingua o dialetto, una manifestazione del folklore o persino una ricetta culinaria.
Al di là della generica definizione, i beni culturali hanno trovato, nel tempo, più precise classificazioni, in specie da parte del diritto internazionale pubblico. In particolare hanno provveduto alla definizione dei beni culturali:
- materiali, la convenzione sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati adottata all'Aja il 14 maggio 1954;
- immateriali, la convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale Immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.
La convenzione dell'Aja (1954) identifica i seguenti beni culturali materiali:
- i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;
- gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma precedente, quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma precedente;
- i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi precedenti, detti centri monumentali.
La convenzione di Parigi (1970) identifica i seguenti beni culturali immateriali:
- gli esercizi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità – così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati – che comunità, gruppi e, in certi casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente rigenerato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e procura loro un senso di identità e continuità, promuovendo così rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.
- il patrimonio culturale immateriale come sopra definito si manifesta, fra l'altro, nei seguenti campi:
- tradizioni ed espressioni orali, inclusa la lingua quale veicolo del Patrimonio Culturale immateriale;
- le arti rappresentative;
- le pratiche sociali, i rituali e gli eventi festivi;
- conoscenze e pratiche riguardanti la natura e l'universo;
- le abilità artistiche tradizionali.
La convenzione di Parigi considera suscettibile di protezione soltanto il patrimonio culturale immateriale compatibile con gli strumenti internazionali esistenti sui diritti umani, con le esigenze di mutuo rispetto fra le comunità, gruppi ed individui e con lo sviluppo sostenibile.
[modifica] Bibliografia
- Antonio Romiti, Archivistica Generale, primi elementi, Civita Editoriale, Lucca 2008. ISBN 978-88-902649-2-4
[modifica] Voci correlate
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Patrimoni orali e immateriali dell'umanità
- Patrimonio culturale
- Legislazione dei beni culturali
- Protezione dei beni culturali
- Scienze dei beni culturali

