Azione di regresso
L'azione di progresso in diritto cartolare è l'azione che spetta al portatore o a chi ha pagato il titolo di credito nei confronti del girante o dell'avallante.
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[modifica] Azione di regresso e azione diretta
Nel titolo cambiario possono distinguersi due categorie di obbligati, ai quali corrispondono due tipi di azione per ottenere il pagamento della somma contenuta nel titolo: obbligati diretti ed obbligati in via di regresso. I primi sono coloro che hanno assunto il debito in via originaria, i secondi coloro che trasferendo il diritto di credito incorporato nella cambiale, hanno assunto la responsabilità del pagamento.
Possiamo perciò distinguere due tipi di azioni con le quali far valere la promessa di pagamento contenuta nel titolo stesso: l'azione diretta e l'azione di regresso.
Con la prima si fa valere il diritto di credito verso i debitori originari, i quali non avendo a loro volta debitori su cui rivalersi sono tenuti al pagamento senza che vi siano limitazioni procedimentali per i creditori.
La seconda azione è diretta verso i debitori successivi, i quali a loro volta dovranno avere la possibilità di rivalersi sui loro debitori. da qui la necessità di forme particolari che assicurino la certezza dei mancati pagamenti. Inoltre, i debitori ulteriori devono essere costretti a pagare solo se il creditore insoddisfatto abbia dimostrato di attivarsi con sollecitudine per fare valere la promessa cambiaria.
Da ciò derivano i seguenti accorgimenti formali.
[modifica] L'azione di regresso e il protesto
La presentazione tempestiva del titolo senza aver ottenuto il pagamento è condizione di procedibilità dell’azione di regresso verso i giranti e i loro avallanti (art. 45, primo comma, L.A.), consentendo così al debitore escusso di agire cartolarmente verso i precedenti obbligati.
L’azione di regresso verso il traente può essere esercitata anche se l’assegno "non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente" (art. 45, co. 2, L.A.), non avendo il traente - a sua volta - azione di regresso verso alcuno.
Così, testualmente, l’art.45 L.A. “Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
- con atto autentico (protesto)
- con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione
- con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare” (va, in proposito, precisato che il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario).
Il portatore può chiedere in via di regresso:
- l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
[modifica] L'azione verso i giranti
Il portatore ha l'azione di regresso, a sua scelta, verso uno qualunque dei giranti. Il girante che ha pagato la cambiale ha azione solo verso i giranti di grado inferiore.
[modifica] Prescrizione
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (art.75 L.A.).
Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante