Autotutela
Il potere di autotutela è garantito a ogni Ente Pubblico o a ogni altro organo stabilito dalla legge in ordine alla possibilità di risolvere un conflitto di interessi attuale o potenziale e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti incidenti sugli stessi, nell'ambito di tutela dell'interesse pubblico.
Sono esempi di questa capacità il potere di revoca, sospensione, proroga, rimozione degli "effetti dell'atto", di annullamento o convalida dell'atto e dei sui effetti ex tunc, o ancora di riforma, sanatoria, ratifica e rinnovazione dell'atto e dei suoi effetti ex nunc.
Indice |
[modifica] Autotutela tributaria
L'autotutela nel settore tributario è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di intervenire, autonomamente o su istanza del contribuente, quando la stessa Amministrazione si rende conto di aver commesso un errore che può danneggiare illegittimamente un contribuente.
In sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore, in mancanza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.
Il potere di autotutela spetta all'Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
[modifica] Campo di applicazione
L'Amministrazione finanziaria può procedere con un'attività di autotutela quando:
- sussista un errore di persona;
- sussiste un evidente errore logico o di calcolo;
- sussiste un errore sul presupposto dell'imposta:
- vi è doppia imposizione;
- omette di considerare pagamenti di imposta già effettuati;
- omette di considerare documentazione sanata nei termini;
- sussiste un errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte del'Amministrazione.
[modifica] Istanza di autotutela
Qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria può venire annullato sia per iniziativa dell'autorità stessa, che a seguito di una espressa richiesta del contributente, denominata istanza di autotutela.
Per essere valida l'istanza deve obbligatoriamente contenere due elementi:
- Indicazione dell'atto di cui si richiede l'annullamento totale o parziale
- Motivazioni della richiesta di annullamento
La presentazione dell'istanza non origina l'automatica sospensione dei termini per la presentazione di un eventuale ricorso alla Commissione tributaria.
[modifica] Collegamenti esterni
|
|