Associazione sportiva
Nel diritto italiano, l'associazione sportiva (regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile) è il tipico strumento utilizzato per svolgere attività sportiva dilettantistica. Le ragioni di questa scelta sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione e significativi vantaggi fiscali. Con riferimento a quest’ultimo punto, è da sottolineare come, fino all’emanazione della legge 289/2002, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 fosse riservato alle associazioni. In seguito all’emanazione della legge sopra citata, invece, l’agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La figura associativa costituisce però ancora oggi il riferimento assolutamente prevalente nel mondo sportivo dilettantistico.
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[modifica] Requisiti
Per godere dei benefici fiscali previsti dalla legge, l’associazione sportiva dilettantistica (siglata A.S.D.) deve rispettare i seguenti requisiti:
- divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell’Associazione;
- inserimento dell’indicazione “sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale;
- obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’Associazione, a enti con finalità sportive, sentito l’apposito organismo di controllo;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- divieto di soci temporanei;
- obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
- libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
- criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
- intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.
Occorre inoltre che l’associazione si iscriva nell’apposito registro tenuto dal CONI.
[modifica] Benefici fiscali
I benefici fiscali di cui gode l’associazione sportiva dilettantistica in regola con i requisiti di legge sono i seguenti: (articoli 143 e 148 del T.U.I.R.)
- il Testo Unico delle Imposte sui Redditi all’articolo 148 considera sempre imponibili (cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale) è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991. Tale agevolazione prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell’IVA in modo forfettario;
- possibilità di erogare compensi a coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica fino a 7.500 euro annui in esenzione fiscale (articolo 90 legge 298/2002).