Associazione di tipo mafioso

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L'associazione per delinquere di tipo mafioso è una fattispecie di reato prevista dal Codice Penale italiano, all'art. 416 bis, e quindi all'interno del V Titolo della Seconda Parte del codice stesso, ossia nella parte disciplinante i Delitti contro l'ordine pubblico.

Fino al 1982 per far fronte ai delitti di mafia si faceva ricorso all'art. 416 (associazione per delinquere), ma tale fattispecie è ben presto risultata inefficace di fronte alla vastità e alle dimensioni del fenomeno mafia. Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve ne erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all'applicazione dell'art. 416.

Il 19 settembre 1982 l'uccisione del Generale Dalla Chiesa, e la immediatamente successiva reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica, portò lo Stato nel giro di 20 giorni a formulare l'art. 416 bis, dando così la propria risposta al grave fatto di sangue e perseguendo l'obiettivo di porre freno al problema mafia.

La nuova fattispecie prevede l'individuazione dei mezzi e degli obbiettivi in presenza dei quali siamo di fronte ad una associazione di tipo mafioso. Il legislatore per la prima volta nel 1982 dà una definizione del concetto di mafia.

Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa una associazione è la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

Gli obbiettivi sono:

Gli ultimi due obbiettivi sono stati inseriti nel 1992 nell'ambito delle misure adottate a seguito delle stragi di Capaci (attentato a Giovanni Falcone) e di Via D'Amelio (attentato a Paolo Borsellino).

Il 416 bis dispone inoltre la confisca dei beni, nonché l'applicabilità di tale fattispecie anche nell'ipotesi di Camorra o di altre associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque localmente denominate.

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