Articolo (diritto)

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L'articolo, in diritto, è una porzione di testo in cui è suddiviso un atto normativo (costituzione, legge, regolamento, ecc.) o, talora, un provvedimento o un contratto.

Varianti terminologiche[modifica | modifica wikitesto]

Negli ordinamenti non civilistici il termine è reso da altri sintagmi, come clause (clausola) o chapter (capitolo)[1].

Contenuto[modifica | modifica wikitesto]

Ciascun articolo dovrebbe trattare un argomento specifico costituente parte della disciplina normativa. L'articolo 72 primo comma della Costituzione italiana vi ricollega uno specifico obbligo gravante sul Legislatore, quello della votazione "articolo per articolo" in ciascuna Camera[2].

Rubrica[modifica | modifica wikitesto]

Per agevolarne la ricerca e l'interpretazione, talvolta il testo dell'articolo è preceduto da un titolo, tradizionalmente denominato rubrica. Si noti, tuttavia, che la rubrica non costituisce tecnicamente parte integrante della norma (rubrica legis non est lex) e pertanto, in caso di contrasto logico tra la stessa e il resto dell'articolo, prevarrà quest'ultimo.

Nelle regole italiane del drafting[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Legislatore § Drafting.

In Italia vigono le Regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, adottate congiuntamente dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente del Consiglio dei ministri[3]. Tra le altre regole, vi è quella per cui, quando l'articolo comprende più proposizioni seguite da un punto con ritorno a capo, si dice che è suddiviso in commi.

Numerazione[modifica | modifica wikitesto]

Gli articoli sono solitamente contraddistinti da un numero naturale (articolo 1, 2, 3 e così via). Nella tecnica legislativa italiana questi numeri sono invariabili in caso di successiva inserzione di articoli tra due esistenti (infatti, un ipotetico nuovo articolo inserito tra il 2 e il 3 sarebbe designato come 2-bis, in modo da lasciare inalterata la numerazione degli articoli che seguono).

Omogeneità[modifica | modifica wikitesto]

La ripartizione delle materie all'interno dell'atto normativo, secondo l'articolo 2 delle circolari del 2001, deve essere operata assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione, ivi compreso l'articolo, nonché di ciascun comma all'interno dell'articolo. La medesima prescrizione vige per gli atti normativi dell'Unione europea[4] e discende da una delle prime elaborazioni in tema di legistica, contenuta nel diritto romano: «nel 98 a.C. si vietò infatti con la lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum di approvare leggi comprendenti disposizioni eterogenee (rogatio per saturam): ma già in precedenza esisteva una consuetudine costituzionale secondo cui qualsiasi rogatio doveva avere ad oggetto uno ed un solo argomento [Cassola e Labruna, Le assemblee popolari, in Talamanca (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, Milano, 1979, p. 233]»[5].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Quest'ultimo, nella terminologia continentale, definisce invece i raggruppamenti di articoli (Capo), in alternativa o in aggiunta al Titolo.
  2. ^ Sull'elusione di tale obbligo mediante la prassi del maxi-emendamento (sostitutivo dell'intero disegno di legge con un articolo unico composto di centinaia di commi) v. Giuliano Amato nella conferenza Il Parlamento dopo il referendum costituzionale, 19 giugno 2017, minuti 21-24 e 1:11-1:13.
  3. ^ L'ultima versione è quella della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante “Guida alla redazione dei testi normativi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105), aderente alla circolare “Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi”, emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001. Si tratta di testi per lo più riproduttivi delle circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella, in identico testo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40.
  4. ^ Prefazione alla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie, Comunità europee, Lussemburgo, 2003, par. 3
  5. ^ La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale di Marco Rossetti, Questione Giustizia, 6 febbraio 2019, nota 4.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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