Conservatore dei beni architettonici ambientali

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Il Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali chiamato anche Architetto conservatore o Ingegnere Restauratore, è una figura professionale di carattere tecnico umanistica, con competenze maggiori sia dell'Architetto che dell'Ingegnere propriamente detti generici, introdotta in Italia nel 2001 dal Decreto del Presidente della Repubblica n.328 del 5 giugno 2001[1] (Nonostante il Corso di Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, originariamente quadriennale e poi tramutato in 3+2 esistesse già svariati anni prima di tale data, il quale comprova la già accertata esperienza nel settore di appartenenza ) iscritta nella sezione A, settore D (Settore: "Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali") dell'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Gli spetta il titolo di "Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali" e di "Architetto Junior". L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di uno specifico esame di stato, al quale si è ammessi con la laurea specialistica in Restauro, Conservazione e Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali (Classe LM-10: classe delle lauree magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, ex classe 10-S) o in Architettura e Ingegneria edile (classe 4-S).

Le competenze assegnate comprendono in modo specifico "la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e l'individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione, nonchè il recupero e la progettazione in aree sensibili e dichiarate patrimonio umanitario".[2]

Il percorso formativo sperimentale, varato nell'anno accademico 2000/2001 nell'intento di creare una laurea trasversale che formasse lo studente in base a percorsi sia di carattere prettamente tecnico che diagnostico-umanistico-progettuale inseriva la laurea triennale in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali in Classe 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile) con la successiva possibilità di iscrizione all'albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dietro il superamento del relativo esame di stato, alla sezione B settore A e di svolgere le competenze dell'Architetto Junior.

Il percorso formativo attualmente in vigore (Nuovo Ordinamento) prevede il conseguimento della laurea triennale in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali (Classe L-43: Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) e il successivo biennio in Restauro Conservazione e Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali (Classe LM-10: Classe delle lauree magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali) implementando la già comprovata formazione e capacita di interdialogo disciplinare.

E' inoltre possibile, una volta confermata la competenza professionale maturata con tirocini formativi, estendere le competenze alla progettazione di recupero di manufatti strutturalmente degradati e/o soggetti a vetustà temporali.

La formazione accademica dell'Architetto Conservatore (o Ingegnere Restauratore) mira alla determinazione e circoscrizione dei caratteri deturpanti che vanno a intaccare il patrimonio Architettonico e Ambientale, oltre che tecnico e strutturale. Inoltre la profonda conoscenza in campo storico rende questa figura professionale tra le più apprezzate e ricercate

[modifica] Approfondimenti

Sindacato Nazionale Conservatori (Sinacons)

[modifica] Note

  1. ^ 5 giugno 2001, n. 328, in materia di Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
  2. ^ 5 giugno 2001, n. 328, in materia di Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (capo III, articolo 16, comma 4).
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