Annullabilità (amministrativa)
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L' annullabilità dell'atto amministrativo è una causa di invalidità dello stesso, minore rispetto la nullità, che ne determina l'illegittimità e quindi la possibilità che l'atto sia annullato.
Indice |
[modifica] Annullabilità dell'atto amministrativo
L'articolo 21 octies della legge dell'11 febbraio 2005 n.15, recante modifiche ed integrazioni alla legge del 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" recita:
| « È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. » |
L'atto amministrativo è annullabille:
- per difetto relativo di attribuzione, anche detta incompetenza relativa di legge;
- per eccesso di potere.
- per violazione di legge;
[modifica] Incompetenza relativa di legge
L'incompetenza di legge può riguardare il soggetto che ha posto in essere l'atto amministrativo o la materia su cui questo dispiega i suoi effetti.
L'incompetenza può essere assoluta, nel qual caso l'atto è nullo, o relativa, nel qual caso l'atto è annullabile (o nel caso sanabile).
Normalmente l'incompetenza relativa si ha quando il soggetto che ha posto in essere l'atto non ha il grado, inteso come livello gerarchico, per porre in essere lo stesso.
[modifica] Eccesso di potere
| Per approfondire, vedi la voce Eccesso di potere. |
L'eccesso di potere è un vizio della causa dell'atto amministrativo, che deve essere quella pre-determinata dalla legge.
Mentre l'eccesso di potere attiene la causa dell'atto, l'incompetenza, relativa od assoluta, attiene l'autorità da cui promana l'atto.
Perché si possa parlare di eccesso di potere occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
- l'atto sia discrezionale (dato che gli atti vincolati hanno un contenuto predeterminato non possono essere invalidati per eccesso di potere);
- l'atto realizzi un fine diverso da quello previsto dalla legge;
- l'eccesso di potere sia provato.
Rispetto l'eccesso di potere, la dottrina ha elaborato le figure sintomatiche dell'eccesso di potere, che rappresentano un indizio che l'atto sia viziato da eccesso di potere.
[modifica] Violazione di legge
La violazione di legge è data dalla difformità dell'atto amministrativo rispetto alle norme di legge.
L'articolo 21 octies della legge dell'11 febbraio 2005 n.15 al secondo comma introduce due importanti eccezioni rispetto alla violazione di legge:
| « Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. » |
Con il primo inciso si indicano quelle violazioni di legge che seppur presenti non comportano comunque l'annullabilità dell'atto amministrativo; il legislatore ha introdotto la categoria dei vizi meramente formali (per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato), peraltro già prevista da parte della dottrina. Per questo tipo di vizi il legislatore ha ritenuto che prevalga la sostanza rispetto gli aspetti formali richiesti dalle leggi, e quindi ne ha escluso l'annullabilità.
Per il secondo inciso, l'amministrazione può provare in giudizio, che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, non rappresenta di per se stessa causa di annullabilità, se riesce a dimostrare che i destinatari sono comunque venuti a conoscenza dell'atto amministrativo o che anche quando ne fossero venuti a conoscenza questo non avrebbe potuto essere diverso da quello posto in essere dall'amministrazione. Sono state elaborate delle figure di violazione di legge in analogia con quelle relative all'eccesso di potere ed esse sono: vizio di forma, difetto o insufficienza della motivazione, invalida costituzione del collegio, contenuto illegittimo, difetto di presupposti legali, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione di economicità o efficacia, pubblicità o trasparenza, violazione del giusto procedimento.
[modifica] Effetti
L'atto amministrativo annullabile è:
- giuridicamente esistente;
- efficace;
- sanabile.
L'annullabilità non si verifica di diritto, ma solo nel caso sia fatta valere da chi ne abbia interesse (il privato ma anche la pubblica amministrazione stessa) ed a seguito di un altro atto della pubblica amministrazione o di una sentenza.
L'atto amministrativo annullabile può anche essere sanato o soggetto a consolidazione.

