Aiuti di Stato
Per aiuti di Stato nella terminologia usata in passato dalla Comunità europea, oggi Unione europea si intendono tutti i finanziamenti a favore di imprese o produzioni, sia provenienti direttamente dallo Stato, inteso in senso ampio (amministrazioni centrali, regionali, locali, ecc), sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, intese come quelle imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina.
L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE) ex articolo 87, già articolo 92, precisa i presupposti che devono essere presenti affinché l'intervento costituisca un aiuto di Stato nel senso comunitario del termine. Le quattro condizioni richieste sono le seguenti:
- origine statale dell'aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
- esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni;
- esistenza di un impatto sulla concorrenza;
- idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
Gli interventi che presentano queste quattro caratteristiche sono qualificabili aiuti di Stato, indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato...).
In virtù della forte integrazione all'interno del mercato comunitario si può ritenere che siano rari i casi in cui un aiuto di origine statale che procura un vantaggio ad una o più imprese non abbia anche un impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.
Lo stesso articolo 107, paragrafo 1, prevede il principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. Il principio è dunque quello del divieto, ma esistono anche alcune deroghe a questo principio, contenute nel citato articolo 107, paragrafi 2 e 3, e negli articoli 73 e 86, paragrafo 2 del Trattato CE.
Gli aiuti sono sottoposti al controllo della Commissione, che li autorizza solamente quando rientrano in una delle deroghe previste dal trattato. Per l'applicazione della maggior parte delle deroghe la Commissione gode di un ampio poter discrezionale ma deve comunque motivare le sue decisioni. L'articolo 108 del Trattato CE dispone che anche il Consiglio possa statuire che un aiuto è compatibile con il mercato comune e autorizzarlo, ma questo deve avvenire su richiesta di uno Stato membro, deliberando all'unanimità e solamente quando circostanze eccezionali giustifichino una tale decisione. I casi sono dunque rari.
È dunque solamente in deroga al citato principio che gli aiuti possono essere autorizzati. Il Trattato CE prevede un obbligo di notifica preliminare (allo stadio di progetto) alla Commissione di tutte i nuovi aiuti o le modifiche di aiuti esistenti. Un aiuto concesso senza autorizzazione della Commissione europea (o del Consiglio nei rari casi in cui questo avviene) è automaticamente "illegittimo". Da alcuni anni la Commissione ha adottato alcuni regolamenti (e una decisione) che esentano gli Stati membri dall'obbligo di previa notifica.
Gli aiuti sono generalmente ritenuti compatibili dalla Commissione qualora perseguano un obiettivo di comune interesse (es. la tutela ambientale, la formazione, la lotta alla disoccupazione, l'incremento delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, la promozione del capitale di rischio, gli investimenti delle piccole e medie imprese o, in talune regioni, delle grandi imprese, ecc.). In genere, l'aiuto deve essere volto a correggere un fallimento del mercato.
La disciplina degli aiuti pubblica ha carattere generale. Tuttavia, estrema importanza devono attribuirsi agli aiuti di Stato in materia fiscale. In Particolare, gli istituti domestici che potrebbero configurare un aiuto statale possono rinvenirsi nelle agevolazioni fiscali e nelle tasse di scopo.
[modifica] Collegamenti esterni
- Pagina ufficiale (in lingua Inglese) della Commissione Europea dedicata alla documentazione in materia di aiuti di Stato
- Osservatorio europeo sugli aiuti di Stato
- AiutidiStato.org Progetto di archivio organizzato e ragionato del diritto di fonte normativa e giurisrudenziale in materia di aiuti ideato a conseguimento di un progetto di ricerca in seno alla SEAST (Scuola Europea di Alti Studi Tributari) dell'Università di Bologna
- Pagina Eureca su aiuti di Stato