Aggiotaggio

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L'aggiotaggio è un reato, disciplinato dal codice penale, che all'articolo 501, intitolato "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", recita:

«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
  1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
  2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».

Indice

[modifica] Codice civile

Inoltre è regolato dall'art. 2637 del Codice Civile:

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Con operazioni di aggiotaggio è possibile trarre grandi profitti illeciti, provocando conseguentemente danni economici agli altri operatori sul mercato. Oltre che dal punto di vista giuridico e penale, questo reato è considerato anche particolarmente deplorevole dal punto di vista morale, in quanto il danno economico maggiore ricade molto spesso sui piccoli risparmiatori.[senza fonte]

[modifica] Prescrizione

Il reato di aggiotaggio si prescrive in 6 anni. Infatti, a seguto della L. n. 251 del 2005, l'art. 157 c.p. (norma che disciplina la prescrizione nei reati) è stato riscritto. Attualmente, dunque, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Dunque, l'aggiotaggio, essendo sanzionato nel massimo con la reclusione fino a 3 anni, si prescrive in 6 anni.

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