Acceptilatio

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In diritto romano, l'acceptilatio era l'atto (estintivo) composto da una domanda e dalla rispettiva risposta attraverso cui il debitore chiedeva al creditore se avesse ricevuto quello che aveva promesso, e quest'ultimo rispondeva affermativamente.[1]

Si trattava di un istituto simmetrico e contrario alla Sponsio e Stipulatio in quanto veniva utilizzato per estinguere le obbligazioni sorte da questi contratti. La peculiarità risiedeva nella caratteristica prettamente orale di tale formula, la quale infatti assicurava la solutio in merito ai contratti verbali, come appunto la sponsio-stipulatio.

Invece, per solvere un contratto letterale (come l'expensilatio), occorreva realizzare una novatio onde poi usufruire dell'acceptilatio. La novatio consisteva nell'estinzione di un'obbligazione sostituendola con nuova obbligazione avente un elemento innovativo che la differenziasse dalla precedente. Attraverso la novatio si trasformava il contratto letterale in un contratto verbale (lasciando invariato il contenuto) e solo a tal punto si poteva realizzare l'acceptilatio.

L'acceptilatio veniva anche utilizzata come strumento di remissione del debito, o come strumento per riunire in un'unico atto tutti i debiti di un soggetto nei confronti di un altro (Aquiliana stipulatio).[1]

[modifica] Note

  1. ^ a b Vincenzo Arangio-Ruiz, Istituzioni di Diritto romano (XIVa edizione), Napoli, 2006, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene, pp. 400-401.
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