Abuso d'ufficio
| Reato di abuso d'ufficio fonte: Codice penale italiano |
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| Articolo | 323 c.p. |
| Competenza | tribunale collegiale |
| Procedibilità | d'ufficio |
| Arresto | no |
| Fermo | no |
| Pena prevista | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Nell'ordinamento italiano, l'abuso d'ufficio è il reato previsto dall'art. 323 del codice penale ai sensi del quale:
1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
[modifica] La disciplina legislativa
Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa. Il reato di abuso d'ufficio è stato oggetto di due recenti riforme legislative che ne hanno modificato incisivamente la disciplina: si tratta della riforma attuata con la legge 86/1990 e la riforma del 1997 operata con la Legge 234/1997. Tali riforme hanno operato una netta distinzione del reato di abuso d'ufficio rispetto a quanto invece sopposto al Tribunale amministrativo regionale e oggetto di abuso di potere, quale figura sintomatica dell'annullabilità dei provvedimenti amministrativi.
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