Abbandono di minore

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

Nel diritto penale italiano, l'abbandono di minore (o abbandono di persone minori od incapaci), in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 591 del Codice Penale.

L'art. 591 al primo comma recita: Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

È un reato contro la vita e l'incolumità individuale, ed è come l'omissione di soccorso, un delitto di omessa solidarietà. Gli obblighi solidaristici imposti dal sistema penale prima, e dalla costituzione poi, riguardano quel minimo di solidarietà richiesta ai soggetti che, all'interno di una qualsiasi società civile organizzata, viene imposta ai consociati. Tale norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall'obbligo di garanzia verso gli stessi.

[modifica] Testi Normativi

[modifica] Altri progetti

diritto Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto
Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti
Altre lingue