Abbandono (assicurazione)

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In diritto, l'abbandono è un istituto giuridico contrattuale per cui, al verificarsi di talune gravi circostanze in corso di viaggio, l'assicurato dichiara di trasferire agli assicuratori la proprietà del bene distrutto o perduto. Tale dichiarazione può quindi riferirsi alla merce, alla nave, dall'aeromobile, nonché al nolo da guadagnare (art. 540,541,542, 1006,1007,1008 del Codice della Navigazione)

[modifica] Note

  • La polizza italiana per navi ed imbarcazioni da diporto prevede la facoltà di notificare l'abbandono quando l'ammontare delle spese di riparazione raggiungono il valore commerciale e ciò in deroga all'art. 540 del C.d.n.
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