Abbandono (assicurazione)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
In diritto, l'abbandono è un istituto giuridico contrattuale per cui, al verificarsi di talune gravi circostanze in corso di viaggio, l'assicurato dichiara di trasferire agli assicuratori la proprietà del bene distrutto o perduto. Tale dichiarazione può quindi riferirsi alla merce, alla nave, dall'aeromobile, nonché al nolo da guadagnare (art. 540,541,542, 1006,1007,1008 del Codice della Navigazione)
[modifica] Note
- La polizza italiana per navi ed imbarcazioni da diporto prevede la facoltà di notificare l'abbandono quando l'ammontare delle spese di riparazione raggiungono il valore commerciale e ciò in deroga all'art. 540 del C.d.n.
|
|