Cinque per mille
Con il termine cinque per mille viene definito il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può teoricamente vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti (non profit, ricerca scientifica e sanitaria).
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[modifica] Funzionamento nel 2006
Il cinque per mille (o 5 per mille) è stato introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Nell'anno di imposta 2006 prevedeva la possibilità per il contribuente di vincolare il 5% della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie:
- volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- attività sociali svolte dal Comune di residenza
- ricerca sanitaria
- ricerca scientifica o delle Università
Tale facoltà poteva essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006 (utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, il modello unico persone fisiche 2006) il codice fiscale dell'ente che intende finanziare. Le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal DPCM 20 gennaio 2006.
[modifica] Funzionamento nel 2007
Nella legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296[1], al comma 1234 vengono ridefinite le categorie beneficiarie del cinque per mille, nelle quali non sono più presenti i Comuni. Le categorie beneficiarie per il 2007 sono quindi:
- volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- ricerca scientifica o Università
- enti della ricerca sanitaria
Le prime proiezioni del 5 per mille del 2006 hanno segnalato dati sorprendenti: un'adesione di circa il 61% dei contribuenti (quindi il 20% in più dell'8 per mille) che comporterebbe una spesa per lo Stato di poco più di 400 milioni di euro.
[modifica] Funzionamento nel 2008
A seguito di lungo dibattito in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2008 il cinque per mille è stato riproposto[2].
Alcuni deputati di entrambi i maggiori schieramenti politici (facenti parte dell'intergruppo per la sussidiarietà) hanno assunto l'impegno di farsi propositori della stabilizzazione definitiva del cinque per mille nelle prossime finanziarie.
[modifica] Funzionamento nel 2009
Anche per il 2009 è stato previsto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale (art. 63 bis del decreto legge n° 112/2008). Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/04/2009 ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale le cui modalità di ammissione sono state stabilite dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 02/04/2009, integrato successivamente dal decreto del 16/04/2009.[3]
[modifica] Funzionamento nel 2010
La legge finanziaria 2010 ha previsto la possibilità di destinare il cinque per mille delle proprie imposte a associazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche. È stato previsto un tetto massimo di 400 milioni di euro che lo Stato devolverà per il 5x1000. Con il documento di programmazione economica e finanziaria 2011 si è abbassato da 400 a 100 milioni di euro il tetto di risorse destinate alle attività “no profit”.
[modifica] Profili economico-giuridici
Dal punto di vista del cittadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell'IRPEF.
Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto teoricamente vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.
Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, l'istituto del cinque per mille è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale [4]. In virtù della previsione del cinque per mille viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può teoricamente decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche...) al di fuori dell'usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte (sulla base del principio no taxation without representation). In tale prospettiva, l'intento del cinque per mille non è solo l'individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.
Il cinque per mille rappresenta inoltre un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma della Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).
Il cinque per mille è stato oggetto di dibattito per quanto attiene alle modalità di attuazione individuate dal legislatore, in quanto si ritiene necessario da un lato garantire l'autonomia degli enti finanziati, dall'altro lato il loro effettivo perseguimento dell'interesse generale.
[modifica] Note
- ^ Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296
- ^ http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande+2008/5+per+mille+2008/
- ^ Sito Agenzia delle entrate
- ^ L. Antonini, Sussidiarietà fiscale, Milano, 2005; A. Simonato, Cinque per mille: profili e problematiche costituzionali, http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=29
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Finanziaria 2006
- DPCM 20 gennaio 2006. Modalità di iscrizione e di riparto del cinque per mille per l'anno 2006 (in pdf)
- Agenzia delle entrate. Circolare n.30/2007: chiarimenti sul cinque per mille
- Finanziaria 2007. Il cinque per mille è riproposto nei commi 1234-1237
- Agenzia delle entrate. Informazioni sul cinque per mille per gli anni 2006 2007 2008
- Determinazione delle modalita' di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2007
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